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Il pregiudizio della vita di relazione, anche nell`aspetto concernente i rapporti sessuali, allorche` dipenda da una lesione dell`integrita` psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell`integrita` fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non puo` essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno esistenziale. Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata
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dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell`integrita` psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un`incidenza negativa sulle attivita` quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacita` di produrre reddito), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi
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diversi da quelli propri delle seses materiae in cui e` stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ed al danno esistenziale non puo` essere riconosciuta dignita` di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26972 dell`11 novembre 2008
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